Emergenza Covid19: informazioni utili

Nuova ordinanza della Giunta Regionale del 14/03/2020

E’ di ieri , 14/03/2020, la Nuova ordinanza della Giunta Regionale Emilia Romagna

che delimita e precisa ulteriormente cosa si può e non si può fare

L’ordinanza è valida dal 15/03/2020 al 25/03/2020

Leggiamola insieme,nei suoi punti di interesse generale, per chiarirci le idee ed essere informati al meglio

1)CHIUSURA ROSTICCERIE, FRIGGITORIE,PIZZE AL TAGLIO

SI ALLA CONSEGNA A DOMICILIO DI PASTI E PIZZE

“Le disposizioni di cui all’art. 1 …dell’11 marzo 2020 si estendono a
tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul
posto e quelle che prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti
da portar via “take-away” quali a titolo d’esempio rosticcerie, friggitorie,
gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a
sedere). Per tutte queste attività resta consentito solo il servizio di
consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, ….”

2.)SUPERMERCATI CHIUSI NEI FESTIVI E PREFESTIVI,

AD ESCLUSIONE DEGLI ALIMENTARI E FARMACIE
“….medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali
presenti all’interno dei centri commerciali sono chiusi nelle giornate
festive e prefestive, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti
vendita di generi alimentari, purché sia consentito l’accesso alle sole
predette attività. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali
possono aprire nelle giornate festive e prefestive limitatamente alle aree
di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi
alimentari. ..”

3.SOSPENSIONE FIERE E MERCATI, TRANNE GLI ALIMENTARI

“…Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia
esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia
esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, ai
posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. …”

7. IDRAULICI ED ELETTRICISTI;

ELETTRAUTO E GOMMISTI PER ESEMPIO

POSSONO CONTINUARE ATTIVITA’

“La sospensione delle attività di cui al punto 3) dell’art. 1 comma 1 punto
3 del DPCM 11 marzo 2020, non si applica a tutte le attività necessarie di
servizi alla casa (a titolo esemplificativo: idraulici, elettricisti, etc.) ed ai
mezzi (a titolo esemplificativo: gommisti, elettrauto, meccanici,
carroattrezzi)…”

9. SANITA’ PRIVATA ATTIVITA’ SANITARIE NON URGENTI SOSPESE

E’ sospesa qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non
urgenti da parte delle strutture del sistema sanitario privato;

11. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire
dalla data del 15 marzo 2020 e sino al 25 marzo 2020.

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Calendario attività

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